mercoledì 22 gennaio 2014

LE COLONIE FELINE TUTELATE DALLA LEGGE!



LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991 

IN RIFERIMENTO ALLE COLONIE FELINE

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. 8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria 
competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. 
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o 
incurabili. 
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità 
sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, 
assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. 
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al 
comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari 
dell'unità sanitaria locale. 




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