LEGGE 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991
IN RIFERIMENTO ALLE COLONIE FELINE
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. 8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria
competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o
incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità
sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà,
assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
dell'unità sanitaria locale.
Nessun commento:
Posta un commento