sabato 22 febbraio 2014

SERVIZIO TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI



Ambito :
Avvisi
Data decorrenza :
07-GEN-14
Si comunica che è stata attivata la casella di Posta Elettronica Certificata del Servizio Tutela dei Diritti degli Animali con il seguente indirizzo:
dirittianimali@cert.comune.palermo.it

mercoledì 12 febbraio 2014

LA DETENZIONE DEI CANI IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI




LEGGE 189/04 

6.6. La detenzione in condizioni incompatibili
L’art. 727 c.p., al primo comma, punisce con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da
1.000 a 10.000 euro chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività.

La norma, inoltre, punisce con l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da € 1.000,00 a €
10.000,00 chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di
gravi sofferenze.

Si tratta di un reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell’art. 162 bis c.p.. 
La natura di contravvenzione rende il fatto punibile sia se commesso con dolo, sia se cagionato 
per colpa, ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti. 
Con sentenza del 9.6.2005, n. 21744 la Corte di Cassazione Penale, III Sezione, ha stabilito 
che “la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi 
sofferenze può sicuramente essere ascritta anche ad una condotta colposa dell’agente in una 
delle connotazioni indicate dall’art. 43 c.p.” (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza 
del Giudice di merito, che aveva ritenuto non integrasse il reato de quo, per mancanza 
dell’elemento soggettivo del dolo, il trasporto di tre cani da caccia stipati nel bagagliaio di 
un’autovettura non comunicante con l’abitacolo, altresì in violazione di una delibera della 
giunta regionale).

Soggetto attivo è il proprietario dell’animale, nonché ogni persona che per qualsiasi motivo 
possegga, custodisca o comunque detenga l’animale. 
 
Si richiede che la detenzione, oltre ad essere incompatibile con la natura dell’animale, abbia 
anche prodotto “sofferenze gravi”, espressione che ha portato non pochi problemi 
interpretativi. 
Sul punto di recente la Cassazione ha confermato l’orientamento precedente, secondo cui per 
accertare l’esistenza di “gravi sofferenze” non è necessario che siano riscontrabili lesioni fisiche 
“potendo la sofferenza consistere in soli patimenti” (Cass. Pen. Sez. III, 24.1.2006, n. 2774). 
Di conseguenza, tra le condizioni che possono configurare il reato, in relazione alla natura e 
alla struttura etologica dell’animale, ci sono le “condotte che pur non accompagnate dalla 
volontà di infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell’animale producendo 
dolore” (Cass. Pen. Sez. III, 14.3.1990). 
Per valutare il grado di sofferenza di un animale, con riferimento alle condotte sopra 
descritte, è necessario accertare le caratteristiche naturali e di specie dello stesso, unitamente 
all’habitat e alle abitudini di vita. 

Non è prevista la confisca dell’animale. Tuttavia, con una innovativa sentenza (n. 147/06 del 
8.5.2006), il Tribunale di Bassano del Grappa ha ritenuto che “sebbene l’art. 727 non contenga 
una specifica ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell’art. 240 comma 
2 n. 2 c.p.p., in relazione al divieto di detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la 
sua natura”. 
 
E’ comunque consentito alla Polizia Giudiziaria, quando vi sia il pericolo di aggravamento o di 
protrazione delle conseguenze del reato, e la situazione di urgenza non permetta di attendere 
il provvedimento del Giudice, procedere, prima dell’intervento del Pubblico Ministero, a 
sequestro preventivo o sequestro probatorio dell’animale. 

6.7. Che cosa si intende per sofferenza? 
Nell'interpretazione più logica l'art. 727 c.p. non sanziona solo chi detiene animali in modo tale 
da farli soffrire gravemente, ma chi li detiene con modalità capaci di offendere il loro benessere 
e la sensibilità umana. Gli animali possono ancora oggi, come lo sono sempre stati, purtroppo, 
essere privati della libertà, ma esigono attenzione e rispetto. Fatta questa premessa, 
dall'indubbio carattere relativistico e storico e pertanto soggetta a una naturale e auspicabile 
evoluzione nel senso di una sempre maggiore sensibilità nei confronti degli animali, deve 
dedursi dalla complessiva formulazione del reato di cui all'art. 727 c.p. che perché una 
detenzione violi la norma richiamata è sufficiente che all'animale venga impedito lo svolgimento di moduli comportamentali comuni che determinano un oggettivo stato di 
sofferenza, tipo la liberta di deambulazione, il vivere in un ambiente sano ecc., o tipici della 
propria specie, come la possibilità di aprire le ali, di fare brevi svolazzi ecc. 
Gia con il “vecchio” articolo 727 c.p. vi erano state interpretazioni che legavano lo stato di 
detenzione incompatibile alla presenza di “sofferenza”: “anche la detenzione in condizioni 
incompatibili con la natura dell'animale deve essere sempre valutata in termini di sofferenza” 
(Cass. pen., 23/2/95), ma ciò stava a significare non già che bisognava accertare una concreta 
lesione all'integrità fisica dell'animale, quale conseguenza della detenzione in condizioni 
incompatibili con la natura di questo, bensì che il legislatore aveva presunto, in via assoluta, 
che siffatta detenzione implicasse una sofferenza dell'essere vivente, intesa nell'accezione del 
perturbamento delle naturali funzioni fisiologiche o psichiche. 
Se così non fosse, non sarebbe stato inserito fra le condotte vietate l'abbandono di animali 
domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività; fattispecie dalla quale, palesemente, 
esula qualunque danno fisico diretto che colpisce, invece, l'animale nella sfera affettiva ed 
emotiva. Non rientrano, quindi, nel concetto ampio di "sofferenza" solo danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei patimenti che determinano stress, angoscia, ansia, paura, nervosismo,stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive ecc.
A guardar bene la norma predetta, in effetti, vuole chiaramente arrivare a reprimere anche 
comportamenti che, pur non cagionando lesioni fisiche agli animali, comportino forme di 
trattamento mortificanti per gli stessi e quindi per l'uomo. È a tal proposito che si registra il 
punto debole di diversi tentativi di lettura che, forzando in modo evidente il dato letterale 
dell'art. 727 c.p., sono costretti a introdurre quale componente necessaria della fattispecie lo 
stato di "sofferenza fisica dell'animale", quasi che la condotta in oggetto possa essere 
sanzionata unicamente a fronte di lesioni dell'animale; certamente la ricorrenza di questa 
costituisce componente indefettibile del reato di detenzione incompatibile con la natura 
dell'animale. Ben possono configurarsi comportamenti che, pur non pervenendo a un 
danneggiamento dello stato fisico dell'animale, non rispettano la sua indole, ovvero risultano in 
contrasto con le leggi naturali e biologiche, determinando patimenti anche soltanto psichici, 
oltre il ragionevole, la deambulazione o lo sviluppo delle normali attività fisiche. Oltretutto, la 
presenza di lesioni o ferite configurerebbe una fattispecie penale diversa, ovvero il reato di 
maltrattamento di animali di cui all'articolo 544-ter c.p. che punisce "chiunque, per crudeltà o 
senza necessità, cagiona una lesione ad un animale". 
Il Supremo Collegio, intervenendo su questo tema, ancora in vigore la formulazione 
previgente, ha sentenziato che: "Ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 727 del 
c.p., non è necessario verificare se gli animali abbiano subito concretamente una qualche 
sofferenza fisica essendo sufficiente accertare se vi sia incompatibilità tra le modalità concrete 
della detenzione e le caratteristiche naturali ed etologiche degli animali. (...) In particolare l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di incrudelimento e sevizie, non è 
necessario per integrare le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni 
incompatibili con la natura degli animali" (Cass. Pen., Sezione III, sentenza del 5/2/1998 n. 
1353 -Pres. Senafonte). 

lunedì 10 febbraio 2014

le FAQ DI CHI TROVA UN CANE!!!




AIUTO, HO TROVATO UN CANE/GATTO FERITO PER STRADA, CHE FACCIO?

Chiama IL CANILE MUNICIPALE DI PALERMO 0916170993 /0916101177 /0916170993 / 3204356065 SITO IN VIA TIRO A SEGNO,  5 (ZONA CORSO DEI MILLE). Nel caso in cui non rispondano, non vogliano intervenire o altro che vada contro la salute e la sicurezza dell'animale, chiamare  il corpo di POLIZIA MUNICIPALE PALERMO 0916954203 . Nel caso in cui LA POLIZIA MUNICIPALE non rispondesse, chiamare il 112 o il 113 e chiedere si farsi passare la chiamata INTERNA.

La POLIZIA MUNICIPALE manderà un FAX al CANILE MUNICIPALE il quale è obbligato ad intervenire mandando il furgone che preleverà l'animale ferito e lo porterà per le dovute cure all'interno della struttura comunale. GRATUITAMENTE senza ONERI per il cittadino. 

NB: Quando il cane/gatto si sarà ripreso ed in grado di camminare, mangiare, vivere autonomamente, se non trova ADOZIONE allora avverrà la sua REIMMISSIONE IN TERRITORIO (verrà rimesso dove è stato preso)

* QUESTO ACCADE ANCHE IL SABATO, LA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI?

SI CERTAMENTE accade anche nei giorni festivi e nel week end! Per i cani feriti, incidentati o malati chiamare subito la Polizia Municipale (o 112 o 113) la quale manderà sul posto una volante per accertarsi delle condizioni dell'animale (VOI DOVRETE ESSERE SUL POSTO) e avvertirà il CANILE MUNICIPALE (attraverso una reperibilità 24h su 24 dei veterinari dell'ASP di Palermo) - (nota bene: potrebbe passare anche 1 ora, ma avrete salvato l'animale).

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AIUTO, HO TROVATO UN CANE, GATTO FERITO PER STRADA, GLI ORGANI COMPETENTI NON SI ATTIVANO, CHE FACCIO?

PRENDI FISICAMENTE IL CANE E LO PORTI DAL VETERNARIO PIU' VICINO!

SE IL TUTTO ACCADE DI NOTTE O NEI GIORNI FESTIVI, PUOI RECARTI NELLE SEGUENTI CLINICHE PRIVATE
Palermovet (indirizzo: Viale Regione Siciliana Sud-Est, 4111 - zona Bonagia - 091 648 4737 - HA ANCHE IL SERVIZIO DI AMBULANZA VETERINARIA)
Clinica Himera (Via Antonio de Saliba 2(zona Piazzale Giotto - 091/8114283)

NB: il costo di visita, ricovero, interventi, prelievi è TOTALMENTE AL CARICO DEL CITTADINO (in questo caso)

NB2: non dimenticare di denunciare al corpo dei Carabinieri o alla Polizia di Stato, le autorità (IN)competenti (Polizia Municipale e Canile Municipale di Palermo) per non essere intervenuti.

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AIUTO HO TROVATO UN CANE, NON E' FERITO, CHE FACCIO?

Recati dal veterinario più vicino per un CONTROLLO CHIP (è GRATUITO) e/o controllare la presenza di una " S " all'interno dell'orecchio (TATUAGGIO, indica che è un cane di quartiere, chippato a nome del Comune di Palermo, quindi proprietà del SINDACO)

Se POSSIEDE IL MICROCHIP farsi dare il numero di microchip e recarsi quanto prima al CANILE MUNICIPALE DI PALERMO SITO IN VIA TIRO A SEGNO,  5 (ZONA CORSO DEI MILLE), il quale PER LEGGE prenderà in custodia l'animale per ricongiungerlo con i proprietari.

Se NON POSSIEDE IL MICROCHIP, avvertire il comando di Polizia Municipale ed il Canile Municipale che, quanto prima, deve provvedere al prelievo.

NB: E' NECESSARIO RECARSI dalla POLIZIA oppure dai CARABINIERI per una opportuna " DENUNCIA DI RITROVAMENTO DELL'ANIMALE " (spesso e volentieri polizia o carabinieri dicono che non la fanno, non è compito loro o altro... INSISTETE AFFINCHE' PROVVEDANO) - Nel caso in cui non provvedano, denunciate per OMISSIONE D'ATTI DI UFFICIO.

NB2: Nel caso in cui gli organi competenti NON DOVESSERO INTERVENIRE (oltre alla denuncia di cui prima) mettere in SICUREZZA L'ANIMALE, PROVVEDERE AD INSERIRE VOLANTINI ILLUSTRATIVI CON FOTO E RECAPITO NELLA ZONA DEL RITROVAMENTO (anche se non ha il chip, potrebbe essere comunque smarrito) APPELLI SU INTERNET.

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AIUTO HO TROVATO UN CANE/GATTO, NON HA IL CHIP MA UNA PERSONA DI BUON CUORE LO VUOLE ADOTTARE, CHE FACCIO?

La legge prevede un periodo minimo di 30 GIORNI (periodo nel quale l'ipotetico vecchio padrone può reclamare l'animale) trascorso il quale è possibile una NUOVA ADOZIONE! IL PERIODO DI 30 GIORNI INIZIA PROPRIO NELLA DATA PRESENTE ALL'INTERNO DELLA DENUNCIA DI RITROVAMENTO.

lunedì 3 febbraio 2014

sabato 1 febbraio 2014

C'E' UN CANE FERITO PER STRADA E VOGLIO (DEVO) AIUTARLO COSA DEVO FARE?



Non voglio stare a fare discorsi su discorsi in questo post. Voglio invece dare delle direttive immediate per chi trova un cane abbandonato.

Intanto c'è da fare distinzione:

- cane ferito?
- cane vagante?
- cane smarrito?

Adiamo per urgenze!

HO TROVATO UN CANE FERITO CHE FACCIO???




Premetto che ormai per legge c'è l'obbligo di soccorso per chi vede un cane smarrito con eventuale sanzione per chi "fa finta di nulla" (articolo 189-bis del riformato Codice della strada che ha introdotto l'ipotesi di 'omissione di soccorso' nei confronti di animali).
Se non c'è tempo e occorre soccorso immediato avviso il Canile che non posso attendere tempo prezioso e che sto scappando in clinica, (la notte c'è aperta anche la clinica himera oltre alla Palermovet)


Palermovet (indirizzo: Viale Regione Siciliana Sud-Est, 4111, 90125 Palermo 
Telefono:091 648 4737)




Clinica Himera (Via Antonio de Saliba 2 - 90145 Palermo (PA)
Telefono091/8114283



Una volta accertate le condizioni del cane si deve cominciare con la prassi da seguire.

RICHIEDERE AL VETERINARIO CONTROLLO CHIP

Appena sarà possibile, nelle giornate feriali ed in orari in cui è possibile trovare gli uffici aperti seguire questo iter (MEGLIO SE, INVECE DI CHIAMARE, LO FATE DI PRESENZA)

1.  DENUNCIARE IL RITROVAMENTO (sia che abbia chip che no) ALLE AUTORITA' COMPETENTI: 






POLIZIA MUNICIPALE PALERMO 

0916954203 






NUCLEO CINOFILI POLIZIA MUNICIPALE Via Enrico Fileti 

 091 7407428

NUCLEO CINOFILI CARABINIERI Via Agnetta, 95

  091 430737

2. Comunicare via FAX o e-mail dirittianimali@cert.comune.palermo.it responsabile 

Antonino Rizzotto a.rizzotto@comune.palermo.it CHE AVETE IN CUSTODIA UN CANE VAGANTE.


3. Avvertite Canile Municipale 0916170993 /0916101177 /0916170993 / 3204356065

e-mail: canilemunicipale@comune.palermo.it


4. Avvertire veterinariASP interni al canile  0917037656  

5. AUSL 6 Servizio Veterinario presso il Canile Municipale: 0917037298 / 0917037656


Dopo aver fatto tutto questo potete prendere il canuzzo (che si spera era ferito lievemente) e 

l'indomani o nel giorno utile portarlo al canile. Tutto questo iter è fondamentale affinchè il 

Canile si prenda in seguito carico delle cure. Seguirlo poi starà al vostro buon cuore 

aiutandolo magari a trovare famiglia se dovesse risultare abbandonato :)



Se invece volete prendervene cura voi, si dovrà comunque fare richiesta di affido al canile.